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Novità condominio: “Dal 1° gennaio il limite dei contanti è sceso a 1000 euro”

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La gestione delle finanze del condominio, da parte dell’amministratore, ha subìto negli ultimi anni profonde rivisitazioni, apprezzabili dal punto di vista normativo. L’articolo 1130, nr 7, ultimo periodo, a tal proposito, precisa che: “Nel registro di contabilità sono annotati in ordine cronologico, entro trenta giorni da quello dell’effettuazione, i singoli movimenti in entrata ed in uscita. Tale registro può tenersi anche con modalità informatizzate”. L’articolo 1129 del Codice civile, stabilisce che: “L’amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio”. L’amministratore non è in grado, tra l’altro, di pagare con danaro contanti i fornitori condominiali a mente degli articoli 25 bis e ter del Decreto del Presidente della Repubblica n 600/1973 (introdotto dall’articolo 1, comma 16, della Legge Finanziaria anno 2017). Senza dimenticare, infine, che – sempre a norma dell’articolo 1129 Codice civile – per l’amministratore condominiale la “…possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell’amministratore o di altri condomini” è motivo di revoca del mandato.La trasparenza gestionale impone, dunque, la tracciabilità di tutti i movimenti, in entrata e in uscita, che interessano il condominio negli edifici. Ora a far data dal 1° gennaio 2022, questa soglia è ulteriormente abbassata a mille euro. Appare utile ricordare che gli strumenti alternativi al contante sono: assegno, bonifico, addebito diretto, carte di pagamento, servizi di pagamento via Internet (e-payments) o su dispositivi portatili (m-payments). Va rammentato che l’entrata in vigore della soglia era già stata prevista dal 2019 dalla legge n. 157/2019 (legge di conversione del Dl 124/2019 – Collegato Fiscale alla Legge di Bilancio 2020), che era andato a modificare l’articolo 49 del Dlgs 231/2007. Se nel 2019 era ancora a 3000 euro, era già scesa a 2000 dal 1° luglio 2020 e dal 1° gennaio 2022, apppunto, a 1000 euro, secondo un automatismo predeterminato dalla norma (per il testo cliccare qui). Ciò vuol dire, ad esempio, che l’amministratore – a far data dal 1° gennaio 2022 – non potrà più accettare danaro contanti dai condòmini per il pagamento delle quote condominiali per importi superiori a mille euro (fino al 31 dicembre il limite era dato dalla somma di duemila euro). Allo stesso modo, l’amministratore non sarà più in grado di pagare in contanti i professionisti che prestano attività d’opera intellettuale in favore del condominio, a fronte di parcelle superiori a mille euro. Risulterebbe possibile, tuttavia, per entrambi i casi qui trattati, frazionare i pagamenti superiori a mille euro usando pagamenti tracciabili per la parte oltre i 1000 euro, ma la soglia massima del contante rimane fissata sempre e comunque nella misura di novecentonovantanove euro (vedasi FAQ – Prevenzione dei Reati Finanziari, per cui: «9. A fronte della richiesta di una somma superiore al limite di legge è possibile pagare parte in contanti e parte in assegno? Sì, è possibile purché il trasferimento in contanti sia inferiore alla soglia dei 2.000 euro (a decorrere dal 1° gennaio 2022 tale soglia sarà pari a 1.000 euro), oltre la quale è obbligatorio l’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili»). Infine, va precisato che la violazione della norma comporterà l’applicazione di sanzioni in capo agli autori, correnti da un minimo mille euro (vanno da cinquemila euro in poi le sanzioni previste per le violazioni di importo superiori a duecentocinquanta mila euro); mentre è stata prevista la sanzione da tremila a quindicimila euro per chi non comunica la violazione, pur essendo tenuto a farlo. (fonte ilSole24ore)

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