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Ascensore in condominio: è necessario il permesso di costruire? Un caso giuridico.

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Anni fa si è arrivati ad una sentenza destinata a far molto parlare: “per l’installazione di un ascensore esterno in condominio non serve il permesso di costruire”. Infatti secondo una sentenza del Tar della Lombardia (in particolare la 2065/2018), l’ascensore esterno va considerato come un vero e proprio “vano tecnico”.

Se si riprende quella sentenza, secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza, l’installazione di un ascensore all’esterno di un condominio non richiede il permesso di costruire, trattandosi della realizzazione di un volume tecnico, necessaria per apportare un’innovazione allo stabile, e non di una costruzione strettamente intesa.

Tuttavia quella sentenza è andata oltre: “l’intervento non può prescindere dall’acquisizione del consenso della maggioranza dei condomini”. Infatti proprio secondo l’articolo 78 del Testo Unico dell’edilizia (DPR 380/2001): “le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche nonché la realizzazione di percorsi attrezzati e la installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilità dei ciechi all’interno degli edifici privati devono essere approvate dall’assemblea di condominio. I voti favorevoli devono essere più della metà e rappresentare almeno la metà del valore dell’intero edificio.”

Nello specifico il caso a cui faceva riferimento il Tar della Lombardia si riferiva ad una questione molto precisa ed “estrema”: un condomino cioè , proprietario del primo piano e del sottotetto, aveva realizzato con Scia, sulla facciata comune dell’edificio, un ascensore esterno con involucro in muratura ad uso esclusivo del proprio appartamento, da cui sarebbe derivato il totale accecamento di una finestra al servizio dell’atrio comune e la sensibile diminuzione dell’aerazione e dell’illuminazione della scala comune. Ovviamente i proprietari del piano terra si erano opposti e il Comune, accertata la mancanza di alcuni requisiti, aveva annullato la Scia in autotutela. Allo stesso tempo, però, aveva respinto la richiesta di demolizione dell’opera perché utile al superamento delle barriere architettoniche.

Il Tar però ha poi messo la parola fine a questa querelle creando un importante precedente: il Comune avrebbe dovuto verificare l’effettiva condizione sanitaria dei condòmini che avevano realizzato l’ascensore e accertare il consenso dell’assemblea condominiale. Il tribunale ha quindi invitato tutti gli attori a regolarizzare la propria posizione per la realizzazione dell’ascensore ai sensi delle norme vigenti.

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